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Le porte con maniglione antipanico sono essenziali per garantire una corretta via di fuga in caso di pericolo, in particolare in edifici ad alto affollamento. Ma cosa sono le porte antipanico? E quando sono obbligatorie?

Porte con maniglione antipanico: caratteristiche e funzionamento.

I maniglioni antipanico sono dei dispositivi che si azionano manualmente mediante una barra orizzontale, posizionata, per intenderci, al posto della più classica maniglia. Facendo pressione sul maniglione la porta si apre verso l’esterno consentendo una fuga sicura e rapida da eventuali pericoli presenti all’interno dell’edificio.

Quali sono i vantaggi apportati dall’installazione di una porta antipanico? Si tratta di un dispositivo che:

  • è facile da azionare;
  • consente una fuga rapida con il minimo sforzo e senza una conoscenza preventiva del suo utilizzo;
  • non rallenta la fuga in caso di pericolo, evitando l’affollamento.

Normative e riferimenti legislativi.

I maniglioni antincendio non devono essere installati in tutte le attività, ma sono obbligatori nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche. L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato dal D.M. 03/11/2004, che – nell’articolo 1 e nell’articolo 3 – elenca le categorie per cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

Tutti i dispositivi di apertura, inoltre, devono essere conformi alla normativa antincendio UNI EN 1125, e su di essi dev’essere apposto il marchio CE che ne certifichi la qualità e l’omologazione necessaria per legge. Per saperne di più leggi il nostro articolo sulle certificazioni e gli enti autorizzati a rilasciarle.

Quando va installata una porta antipanico?

Questa misura antipanico è una delle più importanti e sicure in circolazione. Non a caso è obbligatorio installarla in molti contesti edilizi, come attività commerciali, luoghi di lavoro, edifici di residenza pubblici e privati, a seconda di alcuni aspetti che ora andremo a vedere nello specifico: la tipologia di locale, la sua capienza e l’altezza antincendio (che non va assolutamente confusa con la semplice altezza dell’edificio).

La prima distinzione da fare riguarda il TIPO DI LOCALE e la sua CAPIENZA MASSIMA.

Per i locali NON APERTI AL PUBBLICO:
  • se la capienza è inferiore a 9 persone, non è necessario aggiungere dispositivi antipanico;
  • se la capienza va da 9 a 25 persone, vanno installate maniglie a leva o piastre a spinta (UNI EN 179);
  • se la capienza è superiore a 25 persone, va installato il maniglione antipanico orizzontale (UNI EN 1125).
Per i locali APERTI AL PUBBLICO:
  • se la capienza è inferiore o uguale a 9 persone, vanno installate maniglie a leva o piastre a spinta;
  • se la capienza è pari o supera le 10 persone, va installato il maniglione antipanico orizzontale.
Per i locali PERICOLOSI, perché soggetti a esplosione:
  • se la capienza è inferiore a 5 addetti, vanno installate maniglie a leva o piastre a spinta;
  • se la capienza è pari o maggiore di 5 addetti, va installato il maniglione antipanico orizzontale.

La seconda distinzione riguarda l’ALTEZZA ANTINCENDIO degli edifici, cioè un parametro di rischio che indica l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso. In parole più semplici, la misura che si estende dal pavimento dell’ultimo piano al pavimento del piano terra.

Proprio in base all’altezza antincendi dell’edificio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno è al lavoro sulla bozza di regola tecnica integrativa del DM 246/1987 sulle norme antincendio negli edifici di civile abitazione di altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri. Rientrano in questa descrizione soprattutto i condomini, che compongono la maggior parte del patrimonio edilizio italiano.

La nuova bozza di regola tecnica individua quattro livelli di prestazione antincendio:

  • P. 0 per edifici di altezza antincendi da 12 a 24 metri;
  • P. 1 per edifici di altezza antincendi da 24 a 54 metri;
  • P. 2 per edifici di altezza antincendi oltre 54 fino a 80 metri;
  • P. 3 per edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ciascuna categoria sono previsti compiti e funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti, sia in riferimento alle misure da attuare in caso d’incendio, che per quelle preventive (ad esempio la diffusione dell’allarme, il corretto uso delle porte tagliafuoco, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, ecc.).

Inoltre, in ogni condominio diventa obbligatorio affiggere un foglio illustrativo con le istruzioni per garantire l’esodo in caso di incendio, i divieti e le precauzioni da prendere, i vari numeri di telefono per attivare lo stato di emergenza.

Tra le serie di porte tagliafuoco di nostra produzione, la serie Bloxer Restahl 50 costruita in acciaio, a due ante, classi di resistenza E30 E60 E90 E120, è disponibile con maniglione antipanico.

Porta tagliafuoco a due ante con maniglione antipanico

Restahl 50 con maniglione antipanico Cisa®