Di recente è entrato in vigore il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” (vedi Norme Tecniche Prevenzione Incendi) che ci permette di tornare su un problema al quale non era ancora stata data una risposta concreta e precisa, ovvero: quale dovrebbe essere la larghezza minima della via di fuga considerando la sporgenza del maniglione antipanico?
La risposta, come segnala in una nota l’Unione Chiusure Tecniche (UCCT), emerge in modo chiaro al punto 16 del paragrafo G.1.9 Esodo del Regolamento Prevenzione Incendi (vedi immagine allegata): “tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza non superiore ad 80 mm”.